Articolo 5

La Costituzione può essere modificata (cioè modificata) attraverso un processo formale stabilito dai Framers nel 1787. Affinché un emendamento abbia effetto, deve prima essere proposto ufficialmente da un voto di due terzi in entrambe le camere del Congresso (o da due terzi di tutte le legislature statali), quindi deve essere ratificato da tre quarti delle legislature statali. Questo processo è difficile ma non impossibile da completare; nel corso della storia americana, 27 diversi emendamenti alla Costituzione sono stati ratificati. L’articolo V include due restrizioni sugli emendamenti, entrambi radicati nei difficili compromessi martellati alla Convenzione costituzionale per risolvere le controversie sulla schiavitù e sulla rappresentanza. La prima restrizione, qui in corsivo perché non più operativa, vietava qualsiasi emendamento che avrebbe messo fuori legge la tratta degli schiavi prima del 1808. E la seconda restrizione assicura che nessun emendamento possa porre fine al sistema di uguale rappresentanza di tutti gli stati, grandi e piccoli, nel Senato degli Stati Uniti.

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